Art. 15.
(Incentivi alla flessibilità degli orari finalizzata alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare).

      1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario funzionali alle esigenze delle persone, il datore di

 

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lavoro che consente la fruizione dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo, all'atto di presentazione della relativa domanda da parte del lavoratore o della lavoratrice impegnati in lavoro di cura di un familiare, o che determina l'orario previsto nel contratto collettivo sulla base delle esigenze del lavoratore o della lavoratrice impegnati in lavoro di cura di un familiare, ha diritto a una riduzione delle aliquote contributive pari al 15 per cento.
      2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede riservando una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuale previsto ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.